Note sul lungo “percorso normativo” volto all’ equiparazione dei titoli accademici alle Lauree magistrali.

 

 

Si è perfezionato il cammino per il riconoscimento definitivo dell' equipollenza dei diplomi accademici del V.O. al II livello del Nuovo Ordinamento e alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 - Musicologia per Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia Nazionale di Danza; classe LM 12 - Design per l'ISIA; classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica; classe LM 89 - Storia dell'arte, classe LM 12 - Design e classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le Accademie di Belle Arti)

 

Il primo articolo del PDL 4822 - contenente l'equiparazione dei titoli AFAM ai titoli universitari - viene inserito nella legge di stabilità approvata dalla Camera dei Deputati in via definitiva Sabato 22 dicembre 2012.

 

Note sul lungo “percorso normativo” volto all’ equiparazione dei titoli accademici alle Lauree magistrali.

 

Legge 508/99; DDL 4822, già DDL 1693  

 

La Legge 508/99 ( Riforma Accademie e Conservatori ), integrata con la legge di conversione 268/2002, tutela il vecchio ordinamento (i titoli di anni 4 di Accademia rimangano validi per l'accesso all'insegnamento). La Legge 268/2002 era stata fatta per creare dubbi (3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.)

Il DDL 1693 stabilisce l'equipollenza del titolo alle Lauree Magistrali ed equipara il diploma di vecchio ordinamento di Accademia al titolo di secondo livello ( LM )

<< Art. 1. I diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di danza, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche´ dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali e magistrali dell’area umanistica ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e` prescritto il possesso.>>

 

Esempio di ambiguità interpretativa della Legge 508/ 99 è data dal caso  del  Concorso a Dirigente Scolastico, 2011: Il Dirigente del Personale, dott. Luciano Chiappetta, in data 19/07/2011 pubblica sul sito del Miur una nota in cui esclude i possessori del titolo di Accademia di Belle Arti del precedente ordinamento dall' accesso al Concorso DS.

 

La lettera inviata il 23 luglio 2011,con  richiesta di riesame del provvedimento,  al dott. L. Chiappetta.

 

Successivamente, in data 10/08/2011, il dott. Chiappetta pubblica un' importante rettifica con una “nota”

"....E’ da sottolineare, tuttavia, che anche i titoli rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore del regolamento di cui sopra richiedevano la frequenza di corsi accademici di notevole durata fornendo una formazione di elevato livello. 
Inoltre, sia i titoli di primo che di  secondo livello  sono compresi  nell’ambito del “Quadro dei Titoli Italiani” (QTI), che costituisce lo strumento ufficiale di descrizione del nostro sistema al fine di favorire una più corretta comprensione e comparabilità tra differenti sistemi nazionali di istruzione superiore. Tanto premesso e per ragioni di equità sostanziale, a parere di questa Direzione sono ammessi a partecipare al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici anche coloro che sono stati immessi in ruolo prima del 2005 in possesso dei diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM dopo il conseguimento  del diploma di istruzione superiore di secondo grado."